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L’anziano agricoltore truffato a Ispica: lettera in redazione con le precisazioni su alcuni dei fatti in oggetto

ISPICA – Il sottoscritto, residente a Ispica, pur comprendendo il diritto di cronaca, è allo stesso modo consapevole del dovere di rettifica come obbligo giuridico del giornalista, che deve rispettare, per garantire la verità e la correttezza delle notizie pubblicate. Fatta questa premessa lo scrivente ha degli appunti da fare su una notizia che lo riguarda pubblicata sul web dal vostro giornale. Le frasi contestate e non rispendenti al vero sono, nel titolo: “Truffato due volte di 160.000 euro”; nel corpo dell’articolo: “Tutto ebbe inizio molti anni a, quando la vittima affidò i risparmi di una vita ad un sedicente operatore finanziario, che poi sparì con il malloppo”. Tali fatti sono risalenti nel tempo di un decennio fa e se ne è già occupato sia la sezione penale collegiale del tribunale di Ragusa (come si evince da copia del dispositivo della sentenza del 09/12/2025 irrevocabile), sia la sezione civile del tribunale di Ragusa per altre persone, ma con situazione analoga con sentenza (irrevocabile) del 31/01/2026 causa civile.

Le frasi contestate sia del titolo che del corpo dell’articolo, affermano che l’operatore finanziario abbia fatto sparire i risparmi truffando l’anziano agricoltore per una cifra di 160.000 euro, scomparendo con il denaro. Partendo dal presupposto che il sottoscritto non è mai sparito o dichiarato irrintracciabile sia dalle persone normali, che dalla magistratura o forze dell’ordine, tiene a precisare quanto segue. Nessuna condanna penale è stata emessa dal tribunale collegiale penale di Ragusa nella sentenza del 09/12/2025 (proscioglimento per prescrizione) a carico del sottoscritto ed ancora, la sentenza civile con attori altre persone, ma con caso analogo, afferma che non vi è alcun riscontro di una partecipazione fattiva del sottoscritto nella conclusione dei contratti; nei contratti sottoscritti non vi è alcun riferimento al sottoscritto; appare poco verosimile, oltre che indimostrato, che gli attori abbiano sottoscritto i contratti in preda di raggiro. Quindi il giudice civile, in mancanza di prove circa l’ascrivibilità di comportamenti illeciti al sottoscritto, respinge la domanda di risarcimento civile contro lo scrivente e condanna gli attori alle spese complessive di euro 24.000 oltre CPA,IVA, e spese generali del 15%. Non entrando nel resto della notizia per totale sconoscenza dei fatti e delle persone imputate, si chiede l’immediata rettifica della frasi contestate che si riferiscono alla mia persona e non corrispondono a verità. Riguardo la frese riportata nell’articolo “sedicente promotore finanziario”, si precisa che il sottoscritto si è iscritto all’albo nazionale dei promotori finanziari, consulente abilitato all’offerta fuorisede con delibera Consob del 27/12/2002 e cancellato dal 26/11/2018 (successivamente ai periodi contestati) operando con banche di prestigio. All’atto opera nel settore della mediazione creditizia, ma con una semplice richiesta può tornare ad essere iscritto come promotore senza dover affrontare alcune esame a suo tempo superato.

Lettera firmata