Contenzioso a Pozzallo per una licenza per la raccolta di scommesse collegata a un operatore estero senza concessione in Italia richiesta da un esercente locale. La vicenda finisce al Cga

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Contenzioso a Pozzallo per una licenza per la raccolta di scommesse collegata a un operatore estero senza concessione in Italia richiesta da un esercente locale. La vicenda finisce al Cga

POZZALLO – Un esercente di Pozzallo aveva richiesto una licenza per la raccolta di scommesse collegata a un operatore estero senza concessione in Italia. La Questura aveva negato l’autorizzazione, sostenendo che il bookmaker avesse bisogno di una concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) per raccogliere scommesse in territorio italiano. L’esercente aveva quindi presentato ricorso al Tar di Catania che aveva accolto il ricorso. Il Tribunale ha ritenuto infatti che subordinare la licenza per la raccolta delle scommesse al rilascio della concessione di Adm sia in contrasto con diverse sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che hanno ritenuto illegittima l’esclusione di alcuni bookmaker stranieri dalle gare italiane. Contro questa decisione hanno presentato appello il Ministero dell’Interno e la Questura di Ragusa, sostenendo che la Corte di Lussemburgo non avesse mai dichiarato illegittimo il sistema italiano di concessioni e licenze di pubblica sicurezza per il gioco, né avesse messo i bookmaker esteri senza concessione in una posizione privilegiata. I giudici europei non avrebbero quindi sancito un diritto a operare senza concessione, ma avrebbero solo dichiarato non punibili i bookmaker esclusi dalle gare del 1999 e del 2006.

Il Cga (che in Sicilia svolge le funzioni del Consiglio di Stato) ha evidenziato come le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea abbiano riconosciuto discriminazioni nelle gare per le concessioni del gioco e, per questo, hanno escluso la punibilità per chi opera senza concessione essendo stato effettivamente discriminato. Non per questo, è scritto, vige il diritto a operare per tutti i soggetti senza concessione. Allo stesso tempo, spiega Agipronews, la giurisprudenza italiana (Consiglio di Stato e Corte Costituzionale) non ha dichiarato illegittimo il sistema di licenze e concessioni per i giochi pubblici. Poiché alcuni tipi di restrizioni alla libertà di iniziativa economica sono legittime se applicate per tutelare i consumatori e prevenire le infiltrazioni criminali, il Collegio – secondo il quale l’obbligo di ottenere una licenza di pubblica sicurezza e il presupposto del possesso della concessione statale (previsti dal sistema italiano) non sembrano costituire “deroghe incompatibili” con le norme del Trattato Ue – ritiene necessario “per non lasciare adito a ragionevoli dubbi” un approfondimento ulteriore. L’obiettivo è capire se l’ordinamento italiano sia compatibile con la libertà d’iniziativa economica garantita dal diritto europeo. In attesa della pronuncia della Corte di giustizia sul quesito pregiudiziale, il Collegio ha disposto la sospensione del processo, confermando l’efficacia interinale delle misure cautelari. Nessun commento è stato rilasciato dall’operatore di scommesse coinvolto nel contenzioso.