MODICA – Il legale di fiducia dell’azienda agricola che gestisce i terreni oggetto del comunicato del Pd in merito agli indennizzi post calamità liquidati dal comune di Modica, sebbene alcune particelle risultassero essere ricadenti nel territorio di Ragusa, precisa alcuni aspetti rilevanti della questione. “La Direttiva del Direttore Generale della Protezione civile regionale per la Sicilia – dice l’avvocato Giuseppe Rizza – regola le modalità di accesso ai contributi erogati dalla Regione per l’indennizzo dei danni verificatisi alle aziende operanti nei territori interessati nel periodo ottobre/novembre 2021 indicando quale organo istruttore il Comune territorialmente competente. L’azienda agricola che rappresento opera nel territorio provinciale di Ragusa conducendo in affitto circa 12 ettari di terre dislocate in Comuni diversi tutti ricadenti tra quelli interessati dagli eventi calamitosi e beneficiari degli indennizzi. Circa un ettaro (dei 12 utilizzati per le attività produttive aziendali) ricade nel territorio del Comune di Ragusa. La Direttiva in esame attribuisce il diritto agli indennizzi con attenzione prevalente alle attività produttive e non già alla proprietà dei terreni e degli immobili aziendali, comprendendo al punto 4.1 i titolari di diritti personali di godimento come gli affittuari o i comodatari.
“L’azienda agricola – spiega ancora l’avvocato – ha sede legale e operativa nel territorio comunale di Modica. Tale circostanza, confermata dai registri catastali e dal fascicolo aziendale depositato presso l’Anagrafe delle aziende agricole, individua Modica come luogo in cui l’impresa esercita l’attività in via prevalente. Solo una porzione marginale dei terreni ricade nel Comune di Ragusa. Alla luce di ciò, da un punto di vista sostanziale, l’azienda ha diritto agli indennizzi poiché le strutture aziendali condotte in affitto ricadono nei territori interessati e perché la sua sede legale, anch’essa, vi rientra. In merito alla titolarità del potere di concessione dei finanziamenti non v’è dubbio che essa spetti alla Protezione Civile Regionale che ha il potere di ammetterli o denegarli senza alcun ruolo dei Comuni all’interno del procedimento decisionale. I comuni, infatti, hanno solo il compito di raccogliere la documentazione necessaria, preistruire la pratica e trasmetterla alla Protezione Civile Provinciale che procede alla vera e propria istruttoria e trasmette gli atti all’organo detentore del potere di decisione finale e cioè la Protezione Civile Regionale”.
“Nella fattispecie in esame, dunque – è spiegato ancora – la competenza preistruttoria (e non quella decisoria, come si è detto) appartiene al Comune di Modica ove l’azienda ha la sua sede legale ed operativa. Fermo restando che, a prescindere da tale competenza di raccolta documentale, vige il diritto all’indennizzo poiché tutti i Comuni del territorio provinciale sono individuati come beneficiari. Ai sensi dell’art. 8 della Direttiva, i Comuni svolgono esclusivamente una funzione pre istruttoria, trasmettendo le istanze idonee alla Protezione Civile, che gestisce i fondi e provvede all’assegnazione dei contributi. Non vi è alcuna discrezionalità comunale nel valutare l’ammissibilità o la misura del ristoro. Come non vi è alcuna competenza per la eventuale revoca del contributo che rimane di competenza esclusiva del Dipartimento di Protezione civile regionale”.
“Le osservazioni formulate dai denuncianti – spiega l’avv. Rizza – rischiano di apparire poco documentate e dettate da motivazioni esulanti dai compiti esclusivamente tecnici e professionali dello scrivente il quale, tuttavia, non può esimersi dal manifestare lo sconcerto dell’azienda per la strumentalizzazione politica di una vicenda estremamente chiara e definita nei suoi contorni procedurali. A prescindere dalle polemiche non vi è dubbio che l’azienda che io assisto ha subito gravissimi danni dagli eventi calamitosi del novembre 2021 e che ha diritto agli indennizzi erogati dalla Regione Sicilia per aiutare economicamente il tessuto produttivo dei territori coinvolti messo a dura prova dagli accadimenti intervenuti. Gli aspetti di carattere procedimentale sollevati da esponenti politici, in tale contesto – conclude l’avvocato – appaiono dunque pretestuosi oltre che erronei nei presupposti e nelle conclusioni dette e non dette”.
L’avvocato infine critica anche l’ambito giornalistico, critiche dalle quali, per quanto ci riguarda, non ci sentiamo tirati in ballo. Ci siamo limitati difatti a pubblicare un comunicato del Pd, di cui gli estensori si assumono ogni responsabilità, senza intenti pretestuosi o altro, omettendo fin da subito (come continuiamo a fare anche nel comunicato del legale) il nome e l’esatta ubicazione dell’azienda agricola in oggetto, tutelandone la privacy e pertanto rendendola non identificabile dai nostri articoli. Peraltro non potevamo sentire neanche il parere del titolare dell’azienda in questione, dal momento che neanche nel comunicato del Pd era citata. Il giornalista riporta le notizie, assicurando il diritto di replica e il medesimo spazio alle parti in causa, proprio come abbiamo fatto esattamente anche in questo contesto.